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ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO           “QUOTA 100”

DL 28.1.2019 n. 4 e circ. INPS 29.1.2019 n. 11

 

 

  • LAVORATORI

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  • Con la pubblicazione sulla G.U. 28.1.2019 n. 23 del DL 28.1.2019 n. 4, è diventata operativa la facoltà di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato “quota 100”, previsto in via sperimentale per il triennio 2019-2021.

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  • REQUISITI SOGGETTIVI

  • L’art. 14 del DL 4/2019 stabilisce che il nuovo trattamento pensionistico con “quota 100” può essere concesso, per il triennio 2019-2021, a lavoratori:

  • con un’età anagrafica almeno pari a 62 anni e un’anzianità contributiva almeno

  • pari a 38 anni;

  • iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive del- la medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

  • I requisiti per la “quota 100” possono essere maturati sino al 31.12.2021. In pratica, coloro che matureranno i requisiti successivamente non potranno accedere al trattamento antici- pato, mentre qualora la maturazione avvenga entro il 31.12.2021, i soggetti interessati po- tranno chiedere il trattamento anche successivamente, secondo quanto disposto dall’art. 14 co. 1 del DL 4/2019.

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  • INCUMULABILITÀ CON I REDDITI DA LAVORO

  • L’art. 14 co. 3 del DL 4/2019 stabilisce che la pensione “quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della prestazione, e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

  • Sulla questione è intervenuto l’INPS con la circ. 29.1.2019 n. 11, confermando la totale in- cumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. L’u- nica eccezione è prevista per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

  • Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha altresì chiarito che il conseguimento di redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta successivamente alla decorrenza della pen- sione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione “quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.

  • In aggiunta, viene precisato che nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

  • Analoga sospensione avverrà anche nei casi di produzione del reddito di lavoro autonomo occasionale con importo superiore al predetto limite di 5.000,00 euro annui.

  • Sempre con la circ. 29.1.2019 n. 11, è stato quindi stabilito che i titolari di pensione “quota 100” devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito pari o infe- riore a 5.000,00 euro lordi annui. In seguito, l’Istituto previdenziale provvederà alla sospen- sione del trattamento pensionistico, mentre le rate di pensione indebitamente corrisposte verranno recuperate ai sensi dell’art. 2033 c.c.

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  • DECORRENZA DEL TRATTAMENTO

  • Secondo quanto previsto dall’art. 14 del DL 4/2019, la decorrenza della pensione con “quota 100” non è immediata, bensì differita rispetto alla data di maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico.

  • In pratica, l’art. 14 del DL 4/2019 prevede specifici periodi di attesa – le c.d. “finestre” – che differiscono per i lavoratori del settore privato e per quelli del pubblico impiego.

  • Con riferimento al settore privato, per coloro che hanno maturato i requisiti previsti per la pensione “quota 100”:

  • < >entro il 31.12.2018, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scattadall’1.4.2019;< >dall’1.1.2019, il diritto decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei re- quisiti stessi.Invece, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che maturano i requisiti previsti:< >entro il 29.1.2019 (ossia entro la data di entrata in vigore del DL 4/2019), conseguo- no il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico “quota 100” dall’1.8.2019, previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi;successivamente al 29.1.2019, il diritto alla decorrenza del trattamento pensioni-stico scatta trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e co- munque non prima dell’1.8.2019, sempre previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi.

  • Infine, sempre in ambito di pubblico impiego, il provvedimento in esame prevede per i dipendenti del comparto Scuola l’applicazione della c.d. “finestra unica annuale”, come prevista all’art. 59 co. 9 della L. 449/97.

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Dott.Alessandro Fiaschi

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